Decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973, n. 35 Art. 5
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100 , deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica della facolta' di magistero dell'Universita' di Roma.