Decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973, n. 35 Art. 4
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di agricoltura montana ed alpicoltura della facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100 , deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di alpicoltura I della stessa facolta' della medesima Universita' di Firenze.