Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 30
TITOLO II FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO, LIBRI FONDIARI, ENTI LOCALI, CASSE MUTUE DI MALATTIA, GIUDICI CONCILIATORI
Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.