Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. Art. 29
TITOLO II FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO, LIBRI FONDIARI, ENTI LOCALI, CASSE MUTUE DI MALATTIA, GIUDICI CONCILIATORI
Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorita' giudiziaria.