Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 Art. 2
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 4 della legge, per le province cui si estende la loro competenza, devono provvedere alla istituzione dei ruoli dei mediatori marittimi previsti dalla legge, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli seguenti.