Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 7
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti e sia delle condizioni di lavoro, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 117