Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 6
Fino a quando non sara' provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine: all'Ente italiano della moda di Torino; all'Ente nazionale dell'artigianato e delle piccole industrie (ENAPI); agli altri enti, istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia dell'artigianato.
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- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 9
- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 13
- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 22
- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 23
- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 21