Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 2
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di artigianato. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti: a) la disciplina e lo sviluppo delle imprese artigiane; b) l'incremento della produzione artigiana e dello smercio dei prodotti dell'artigianato; c) l'assistenza tecnica ed artistica e la tutela dell'artigianato; d) la disciplina delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese stesse, per la presentazione collettiva dei prodotti artigiani e per la loro vendita, per l'assunzione di lavoro e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate, ferma restando la disciplina generale dell'ordinamento delle societa' cooperative dettata da norme statali; e) gli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi dell'artigianato (commissioni provinciali e regionali per l'artigianato); f) l'esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche sull'attivita' dell'artigianato; g) la realizzazione di forme di incentivazione dello sviluppo tecnico ed economico dell'artigianato.