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Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. · Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 — Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale

Decreto del presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. Art. 1

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Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: a) il permesso per la ricerca e la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali; b) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali; c) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici; d) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorche' artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica; e) la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilita' della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento; f) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere; g) la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta. ((i) disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e Termali)) . In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere b), c) e d) rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.