Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1968, n. 59 Art. 4
L'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "L'importo annuo della pensione di invalidita', erogabile in 13 mensilita' posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, e' pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera c), per quanti sono gli anni di contribuzione. Tale importo e' maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A, allegata alle presenti norme, sempre che alla data di insorgenza della invalidita' il dirigente abbia superato i limiti di eta' di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia. In ogni caso, e' garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidita' e' di grado compreso fra il 50 e l'80%, e di 15/30simi se di grado superiore all'80%".