Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1968, n. 59 Art. 3
Il comma primo, lettera i), dell'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338 e' sostituito come segue: "a) una pensione annua vitalizia erogabile in 13 mensilita' posticipate, reversibile secondo quanto previsto al successivo art. 17, pari a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media di cui al precedente art. 2, lettera c), con un massimo di trenta trentesimi".