Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1964, n. 6 Art. 3
Dal 1 luglio 1961 e fino al 30 giugno 1965, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni per i prodotti compresi nelle voci elencate nell'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente nella misura fissata per ciascuna voce nella tabella stessa.