Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1964, n. 6 Art. 2
Dal 1 luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella, stessa.