Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1962, n. Art. 11
Il direttore, i capi dei laboratori e i primari restano in servizio fino al 70° anno di eta'. Gli aiuti sono assunti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati per quinquennio sino al 55° anno di eta' a giudizio di una Commissione presieduta dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri e composta dal direttore dell'istituto, dal capo laboratorio o dal primario presso cui l'aiuto ha prestato la sua opera. I fisici restano in servizio fino al 70° anno di eta'.