Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1962, n. Art. 10
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di assistente sono nominale dal presidente degli Istituiti fisioterapici e sono sostitute: 1) dal direttore dell'istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente; 2) da un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti od affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelto su terna proposta dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanita'; 3) dal primario della divisione per cui e' stato bandito il concorso; 4) da un primario di ospedale di prima categoria preposto ad una divisione ospedaliera attinente od attine a quella cui appartiene il posto messo a concorso; 5) da un medico appartenente al ruolo del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a ispettore generale designato dal Ministero stesso. Le funzioni di segretario sono esercitate da in funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita', designato dal Ministero stesso.