Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1961, n. Art. 3
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dagli atti aggiuntivi verranno fatti affluire allo stato di previsione al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.