Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1961, n. Art. 2
Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti il posto di professore di ruolo istituito in virtu' del citato regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401 , sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo degli Enti finanziatori di corrispondere al titolare stesso il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.