Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1955, n. 9 Art. 3
Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.