Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1955, n. 9 Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.