Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 3 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa la eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.