Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 3 Art. 2
L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non e' cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , non ha effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo gli assegni e competenze fisse corrisposti al personale. Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 5 , 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 . Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.