Decreto del presidente della repubblica 16 novembre 1954, n. Art. 6
Gli enti sovventori sono obbligati a corrispondere anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari degli istituendi posti, qualora, in dipendenza del verificarsi delle circostanze che comportano la decadenza della convenzione, debba intervenire la soppressione dei posti medesimi.