Decreto del presidente della repubblica 16 novembre 1954, n. Art. 5
Qualora, per variazioni del trattamento economico dei professori universitari, disposte dallo Stato, i contributi previsti nella convenzione, divenissero insufficienti per il mantenimento degli istituendi posti, ed i contributi stessi non venissero adeguatamente e tempestivamente integrati da parte degli enti sovventori, la convenzione dovra' considerarsi decaduta e i posti di ruolo e la Facolta' di che trattasi saranno soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.