Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 33
Il terzo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1952, n. 678 , e' sostituito dal seguente. "Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni di spesa ultra quinquennale sono approvati dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e l'Ente provinciale per il turismo".