Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 32
La nomina del Collegio medico previsto dall' art. 7, comma quarto, della legge 3 giugno 1950, n. 375 , concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, e' attribuita al prefetto qualora si tratti di assunzione di invalidi presso enti locali, a termini dell'art. 9 della legge medesima.