Decreto 6 luglio 1992, n. 467 Art. 5Concessione contributo
1. La concessione del contributo, calcolato ai sensi dei precedenti articoli, e' determinata dal Ministro per i problemi delle aree ur- bane con proprio decreto.
2. L'erogazione del contributo a carico del fondo di cui all'art. 1 della legge, e' disposta dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base della presentazione, da parte del comune beneficiario, dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato. I relativi importi sono commisurati alla spesa sostenuta applicando a quest'ultima la misura percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento, cosi' come previsto dal precedente art. 3.
3. I pagamenti di somme relative al contributo saranno effettuate dal Tesoro soltanto a favore di comuni che, per legge, sono titolari del beneficio.