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Decreto 6 luglio 1992, n. 467 · Decreto 6 luglio 1992, n. 467 — Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione all'art. 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208

Decreto 6 luglio 1992, n. 467 Art. 4Costi standard

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini dell'ammissione al contributo previsto dall'art. 3 della legge i costi valutabili non possono eccedere i seguenti costi stand- ard:

a) interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o bidirezionali, su carreggiate stradale o marciapiede, ricavabili mediante opere di adeguamento, segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonea protezione: L./Km 50.000.000;

b) interventi di ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari mono o bidirezionali ciclabili in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L./Km 100.000.000;

c) interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede propria, comprese segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L./Km 200.000.000;

d) interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con le caratteristiche di cui alla voce precedente: L./Km 250.000.000.