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Decreto 7 dicembre 2016, n. 262 · Decreto 7 dicembre 2016, n. 262 — Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato. (17G00016)

Decreto 7 dicembre 2016, n. 262 Art. 9Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero della salute adegua la propria infrastruttura tecnologica al fine di interconnettere i seguenti sistemi informativi:

a) sistema informativo Schede di dimissione ospedaliera;

b) sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza-Pronto soccorso, limitatamente agli accessi che esitano in ricovero ospedaliero;

c) sistema informativo tessera sanitaria, relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica convenzionata, del sistema tessera sanitaria. 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero della salute adegua la propria infrastruttura tecnologica al fine di interconnettere i seguenti sistemi informativi: a) sistema informativo certificato di assistenza al parto; b) sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza - Pronto soccorso, relativamente agli accessi che non esitano in ricovero ospedaliero; c) sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza - Sistema 118;

d) sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare;

e) sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali;

f) sistema informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto;

g) sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero della salute adegua la propria infrastruttura tecnologica al fine di interconnettere i seguenti sistemi informativi:

a) sistema informativo salute mentale;

b) sistema informativo nazionale dipendenze.

3. Le ulteriori disposizioni relative ai sistemi informativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), da interconnettere, sono adottate con successivi decreti.