Decreto 7 dicembre 2016, n. 262 Art. 8Prima attuazione delle procedure per l'interconnessione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Cabina di regia del NSIS individua, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, un cronoprogramma che, tenuto conto della disponibilita', da parte delle regioni e province autonome, dei servizi a supporto dell'interoperabilita' delle schede di dimissione ospedaliera di cui al decreto del Ministro della sanita' del 27 ottobre 2000, n. 380 , e successive modificazioni, preveda la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, al flusso delle schede di dimissione ospedaliera.
3. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, al flusso delle schede di dimissione ospedaliera si applicano le procedure indicate al paragrafo 5.2 del disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
4. Il sistema Tessera Sanitaria, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, istituita ai sensi dell'articolo 62-ter del CAD, rende disponibili:
a) ai fornitori dei dati per il livello nazionale un servizio di verifica della validita' del codice identificativo, le cui modalita' sono indicate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto;
b) al Ministero della salute un servizio di verifica della validita' del codice identificativo e di aggiornamento dei dati, le cui modalita' sono indicate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
Note all' art. 8: - Per il decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380 vedasi nelle note all'art. 1.