Decreto 17 aprile 2023, n. 73 Art. 11
Attivita' svolte da centrali di committenza o stazioni appaltanti diverse dall'amministrazione dell'interno
1. Qualora l'amministrazione si avvalga di una centrale di committenza, il fondo e' destinato ai dipendenti di tale centrale sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza e, ove non esistente, dal presente regolamento, salvo che l'avvalimento della centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in ogni caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti.
2. Nell'ipotesi in cui il Ministero, come amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra amministrazione come stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori allo svolgimento di funzioni tecniche, il regolamento incentivi di quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento.