Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto 17 aprile 2023, n. 73 · Decreto 17 aprile 2023, n. 73 — Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). (23G00081)

Decreto 17 aprile 2023, n. 73 Art. 10Perizie di variante e suppletive e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia

In KraftAmtlicher Text

1. In caso di modifiche, nonche' di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, il fondo di cui al presente regolamento e' riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del fondo a seguito della variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo rispetto al quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

2. Nei casi di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le aliquote di cui all'articolo 3.

Note all'art. 10: - Per il testo dell' art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , vedasi nelle note all'art. 2. - Per il testo dell' art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , vedasi nelle note alle premesse.