Decreto 7 novembre 2019, n. 139 Art. 9Procedimento di rilascio delle autorizzazioni
Capo III Disposizioni concernenti le autorizzazioni in materia di armi
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all'Autorita' di pubblica sicurezza competente ai sensi dei predetti articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, utilizzando il modello di cui all'allegato A, che e' parte integrante del presente regolamento.
2. Ottenute le autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello di cui all'allegato B, che e' parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell'imbarco, all'autorita' competente ed al Questore:
a) l'inizio del servizio;
b) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco;
c) la dichiarazione di conformita' della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B.