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Decreto 7 novembre 2019, n. 139 · Decreto 7 novembre 2019, n. 139 — Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. (19G00145)

Decreto 7 novembre 2019, n. 139 Art. 8Autorizzazioni rilasciabili al titolare dell'istituto di vigilanza privata

Capo III Disposizioni concernenti le autorizzazioni in materia di armi

In KraftAmtlicher Text

1. Per le finalita' di cui all' articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 , il titolare dell'istituto di vigilanza privata per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), puo' richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell' articolo 31 T.U.L.P.S. , al Questore della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza privata.

2. Il titolare dell'istituto di vigilanza privata puo' altresi' acquistare il munizionamento relativo alle armi che e' autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell' articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.

Note all'art. 8: - Per il testo dell' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 55 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , si veda nelle note all'articolo 7.