Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 15Procedimento per la revoca e la riforma dei provvedimenti
Titolo II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
b) qualora sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso, pronunciata la sentenza definitiva nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio, qualora, ai sensi del comma 1, sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'Ufficio di supporto provvede ad informare il Collegio dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14.