Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 14Adozione del decreto
Titolo II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
1. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, acquisito il parere del Collegio, adotta il decreto di elargizione delle somme, di interventi di solidarieta' civile, di definizione transattiva della lite, di pagamento della provvisionale, di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge.
2. L'ufficio di supporto provvede, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, alla relativa attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 2-bis, comma 3, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 , convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 , si veda nelle note alle premesse.