Decreto 22 dicembre 1997, n. 518 Art. 3
1. L'attivita' dei dirigenti incaricati di funzioni ispettive sara' coordinata, ferme restandone le altre competenze, dall'ispettore generale di cui al quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, articolo 37 , tabella C.
2. Gli ispettori, nel rispetto delle disposizioni dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , provvedono, in particolare, a svolgere la vigilanza per accertare la regolarita' dell'azione tecnicoamministrativa e verificare la razionale organizzazione e l'adeguata utilizzazione del personale e delle risorse nonche' in particolare l'attuazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Gli ispettori riferiscono sull'esito delle ispezioni al direttore generale e all'ispettore generale capo con relazioni da presentare corredate dalle proposte sui provvedimenti ritenuti necessari per sanare le eventuali irregolarita' riscontrate e per il miglioramento del servizio entro i quindici giorni successivi all'espletamento dell'indagine, anche al fine dell'esercizio dei poteri di cui alla lettera h) dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 29/1993 .
4. Qualora le circostanze lo richiedano gli ispettori possono formulare proposte di provvedimenti urgenti anche nel corso dell'ispezione, motivandone l'urgenza.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell' art. 37, secondo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , recante la modifica del quadro D della tabella III dell'allegato II del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 : "La tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850 , e il quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle B e C". - Si riproduce la tabella C, prevista dall' art. 37 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , riportato nella nota precedente: "Tabella C CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ===================================================================== | | Posti | | Posti Livello di| | di | Funzione | di funzione | Qualifica |qualifica | |funzione __________|_____________________|____________|_____________|_________ C | Dirigente generale | 1 |Ispettore | | | |generale capo| | | |dei servizi | | | |antincendi | 1 | | | | D | Dirigente superiore | 26 |Dirigente del| | | |servizio | | | |tecnico | | | |centrale | 1 | | | | | | |Comandante | | | |delle scuole | | | |centrali | 1 | | | | | | |Direttore | | | |del centro | | | |studi ed | | | |esperienze | 1 | | | | | | |Ispettori | | | |generali | | | |del servizio | | | |aeroportuale | 3 | | | | | | |Ispettore | | | |generale e | | | |consigliere | | | |ministeriale | | | |aggiunto | 2 | | | | | | |Dirigente | | | |del servizio | | | |sanitario | 1 | | | | | | |Dirigente | | | |del servizio | | | |ginnico | | | |sportivo | 1 | | | | | | |Dirigente | | | |dell'Ispet- | | | |torato | | | |regionale e | | | |interregio- | | | |nale | 16 E | Primo dirigente | 113 |Ispettore | | | |capo e vice | | | |consigliere | | | |ministeriale | 113". - Si riporta il testo dell' art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 : "Art. 12 (Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive). - I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa verificano la razionale organizzazione dei servizi; l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate. Riferiscono direttamente al capo del personale per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare. Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , si applica a tutti di dirigenti che svolgono funzioni ispettive. I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' art. 2 codice di procedura penale . Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva deve essere comunicata anche al Ministro interessato. Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi della Amministrazione dello Stato. Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non rilevate in sede di ispezione salvo che tali irregolarita' non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti comunque a conoscenza". - Per il testo dell' art. 16, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, vedi in note all'art. 1.
Verweist auf
- Decreto 22 dicembre 1997, n. 518 Art. 1
- Decreto 22 dicembre 1997, n. 518 Art. 12
- Decreto 22 dicembre 1997, n. 518 Art. 16
- Decreto 22 dicembre 1997, n. 518 Art. 2
- Decreto 22 dicembre 1997, n. 518 Art. 20
- Decreto 22 dicembre 1997, n. 518 Art. 37