Decreto 22 dicembre 1997, n. 518 Art. 2
1. Lo svolgimento delle funzioni ispettive compete agli ispettori regionali ed interregionali.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, il direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, su proposta dell'ispettore generale capo, provvede ad attribuire i singoli incarichi ispettivi.