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Decreto 24 novembre 1994, n. 687 · Decreto 24 novembre 1994, n. 687 — Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione

Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 7Modalita' di custodia in istituto penitenziario

In KraftAmtlicher Text

1. Quando la proposta di ammissione allo speciale programma di protezione e' formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati e sempreche' non siano adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 4, o dall'art. 13-bis della legge, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti separati o ad apposite sezioni di istituto. L'assegnazione e' disposta fino alla definizione dello speciale programma di protezione e anche successivamente a questo salvo che, in tal caso, il Dipartimento non ritenga di dover provvedere per l'assegnazione ad altro istituto o sezione di istituto.

2. In vista della formulazione della proposta di cui al comma 1 e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentito il procuratore nazionale antimafia, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, e a richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, quando questi ha adottato misure di protezione a norma dell'art. 4, puo' disporre la custodia dei detenuti e degli internati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto, curando pero' che si tratti di istituti o sezioni comunque diversi da quelli indicati nel comma 1. Allo stesso modo, su richiesta del procuratore della Repubblica e osservata la procedura indicata nel periodo che precede, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede nei confronti dei soggetti dei quali il procuratore della Repubblica si appresta a raccogliere il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni; in tal caso, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria cura che i soggetti medesimi siano custoditi in istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza.

3. Nei casi indicati nei commi precedenti, la custodia e' assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato e le altre modalita' stabilite con il decreto da adottarsi a norma dell'art. 13-ter, comma 4 della legge.

Note all' art. 7 : - L' art. 13 del D.L. n. 8/1991 cosi' recita: "Art. 13. - 1. Lo speciale programma di protezione puo' comprendere il trasferimento delle persone di cui all'art. 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantire la riservatezza, secondo le modalita' stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'art. 10. 2. Ai soli fini di cui al comma 1 puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati e' punito a norma delle vigenti disposizioni penali. 3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni. 4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalita', l'autorizzazione puo' essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare". - Il testo dell' art. 13-bis del D.L. n. 8/1991 , aggiunto dall' art. 13, comma 1, del D.L. n. 306/1992 , e' il seguente: "Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare, su richiesta del capo della Polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona e' ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio puo' autorizzare specifiche modalita' esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata. 2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio. 3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia". - Per il testo dell' art. 13-ter, comma 4 del D.L. n. 81/1991 si veda in nota all'art. 5.