Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 3Parere del procuratore nazionale antimafia
1. Sulla proposta di ammissione allo speciale programma di protezione, la commissione centrale richiede il parere del procuratore nazionale antimafia quando la collaborazione attiene a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall' art. 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale , in relazione ai quali sussiste la possibilita' che piu' uffici del pubblico ministero procedano a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice.
2. Il parere indicato nel comma 1 puo' essere richiesto anche quando sussistono elementi per ritenere che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia dispone per l'esercizio delle sue funzioni siano necessari per la formulazione del programma di protezione e, in specie, per le valutazioni della commissione sulla importanza del contributo e sui pericoli per l'incolumita'.
Note all' art. 3 : - Il comma 3-bis dell'art. 51 del codice di procedura penale recita: "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". - L' art. 371 del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. 2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre; b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza; c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. 3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza". Nella lettera a) del comma 2 sono state soppresse le parole "di reato continuato o" dopo le parole "ovvero si tratta" dell' art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 . Questa deposizione, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Verweist auf
- Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 1
- Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 12
- Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 15
- Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 371
- Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 416
- Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 51
- Decreto 24 novembre 1994, n. 687 Art. 74