Decreto 20 maggio 1989, n. 179 Art. 2
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma primo, punti a) e b), del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152 , si tiene conto del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili riferito all'anno precedente. Per il computo dei redditi si fa riferimento alle disposizioni di cui all' art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733 . I comuni comunicano alle unita' sanitarie locali di rispettiva appartenenza ogni tre mesi il numero degli iscritti e dei cancellati ed il saldo totale degli esenti. A loro volta le unita' sanitarie locali trasmettono i relativi dati trimestralmente al Servizio centrale per la programmazione sanitaria del Ministero della sanita'.