Decreto 3 giugno 1988, n. 205 Art. 3
1. In sede di prima applicazione, le richieste di rilascio delle attestazioni di esenzione di cui all'art. 1, sono presentate al comune di residenza dell'interessato a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
2. Fino a tale data le attestazioni continueranno ad essere richieste alle unita' sanitarie locali e da queste rilasciate.