Decreto 3 giugno 1988, n. 205 Art. 2
1. Il modulo "A" sottoscritto dal richiedente e dai familiari percettori di reddito deve contenere l'indicazione delle generalita', del comune di residenza, dell'indirizzo, dell'unita' sanitaria locale di appartenenza, del codice fiscale e di quello sanitario del cittadino richiedente e dei componenti il nucleo familiare nonche' la dichiarazione, sotto personale responsabilita' del richiedente, del reddito familiare lordo riferito all'anno precedente. Il modulo e' composto di due facciate del formato di cm 21 x 29,7.
2. Il modulo "B" deve contenere l'indicazione delle generalita', del comune di residenza, dell'indirizzo, dell'unita' sanitaria locale di appartenenza, del codice fiscale e di quello sanitario del cittadino richiedente e dei componenti il nucleo familiare.
3. Il modulo "B" firmato dal responsabile dell'ufficio addetto al rilascio delle esenzioni e redatto in triplice copia, di cui una e' contestualmente trasmessa all'unita' sanitaria locale di iscrizione ed una consegnata all'interessato, va numerato progressivamente e deve recare l'indicazione del codice del comune attestante. Il formato e' di cm 21 x 29,7. Parimenti va comunicata all'unita' sanitaria locale di iscrizione l'intervenuta cessazione dal diritto all'esenzione. Sulla base di accordi raggiunti in sede locale potranno essere adottate anche altre modalita' di comunicazione alle unita' sanitarie locali dei dati concernenti le esenzioni riconosciute, ivi comprese quelle che prevedono l'impiego di sistemi automatizzati.
4. I moduli "B" hanno validita' annuale dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per le richieste presentate in corso d'anno, la validita' decorre dalla data di rilascio e cessa il 30 giugno successivo.