Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 3
Titolo primo REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE
1. La vigilanza sull'attivita' dei servizi ed uffici ed il controllo della conformita' di essa alle norme di legge e di regolamento, alle istruzioni e direttive impartite dal Dipartimento del territorio e dalle relative direzioni centrali, sono esercitati dai dirigenti assegnati al Servizio ispettivo centrale con funzioni di ispettore generale centrale o ispettore capo centrale.
2. Nello svolgimento di dette funzioni gli ispettori sono equiparati ai direttori dei compartimenti del territorio.
3. Ai predetti e' attribuita la facolta' di eseguire controlli sul corretto andamento e sulla efficienza dei vari uffici del Dipartimento del territorio mediante richiesta di documentazione, accessi ed ispezioni e pertanto sono autorizzati a recarsi, per il tempo necessario, presso i servizi centrali, le direzioni compartimentali e gli uffici periferici sottoposti a verifica ispettiva, utilizzando i mezzi piu' idonei secondo la convenienza economico-pratica per l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa.