Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 2
Titolo primo REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE
1. Il Servizio ispettivo centrale opera alle dirette dipendenze del direttore generale del Dipartimento ed esplica, anche su richiesta rivolta allo stesso dal direttore generale degli affari generali e del personale e dai direttori centrali del Dipartimento del territorio, funzioni di verifica della efficienza degli uffici del Dipartimento del territorio ed attivita' di vigilanza sui Servizi delle direzioni compartimentali, nonche', qualora lo richiedano particolari circostanze, su uffici periferici del Dipartimento del territorio, nell'ambito delle attribuzioni previste dall' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 .
2. Il Servizio evidenzia, vagliando eventuali soluzioni proposte dagli uffici, interventi correttivi che si rivelino necessari per ottenere la predetta efficienza.
3. Il Servizio ispettivo centrale e', altresi', tenuto a svolgere le stesse attivita' di verifica dell'efficienza e di indagine richieste, sempre tramite il direttore generale del Dipartimento, dal segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall' art. 3, comma 2, della legge n. 358 del 29 ottobre 1991 .
Note all' art. 2 : - L' art. 44 del D.P.R. n. 287/1992 e' riportato in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 3 della legge n. 358/1991 : "Art. 3 (Ufficio del segretario generale). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, puo' essere confermato una sola volta, puo' essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Al segretario generale e' attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico e' conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'Amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non puo' essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14 . Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge. 2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attivita' concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici. 3. Il segretario generale provvede altresi' alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze: a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttivita' (standard lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche; c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente; d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario, comparato e per le relazioni internazionali; e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attivita' di informatica, nonche' per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'art. 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con societa' specializzate, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovra' essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno. 4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello C. 5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale e' posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'art. 9, comma 2".
Verweist auf
- Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 12
- Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 3
- Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 44
- Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 9