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Decreto 17 maggio 1995, n. 322 · Decreto 17 maggio 1995, n. 322 — Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa

Decreto 17 maggio 1995, n. 322 Art. 8Registro di produzione

Capo II OLI MINERALI NON SOGGETTI AD ACCISA

In KraftAmtlicher Text

1. I titolari delle fabbriche di cui all'art. 7 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro, costituito da due sezioni, nella prima delle quali devono essere annotate al carico, giornalmente, le materie prime pervenute ed allo scarico, settimanalmente, quelle passate alla lavorazione, mentre nella seconda devono essere annotate, giornalmente e distintamente per qualita', le quantita' di prodotto ottenute e quelle estratte con l'indicazione, per queste ultime, delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonche' degli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 11. Se la fabbrica e' un deposito fiscale, l'accertamento della produzione e l'estrazione delle singole partite sono effettuati con le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria; per i pozzi di produzione del petrolio greggio, l'assunzione in carico di tale prodotto viene effettuato direttamente dall'esercente.

2. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sul registro di cui al comma 1 la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantita' ottenute, quelle esitate e quelle mancanti per cali o dispersioni, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

3. I titolari degli stabilimenti di produzione devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 10 di ogni mese, all'UTF competente per territorio, copia estratta dal registro di cui al comma 1, dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite estratte nel mese, destinate all'esportazione o al trasferimento a depositi commerciali od a ditte utilizzatrici, nazionali o comunitarie, raggruppate per deposito o ditta destinataria.