Decreto 17 maggio 1995, n. 322 Art. 13Semplificazione delle procedure
Capo II OLI MINERALI NON SOGGETTI AD ACCISA
1. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, ed agli articoli 9, 10, 11 e 12 non si applicano agli oli di creosoto di cui al codice NC 2707 91 00, agli oli greggi di cui al codice NC 2707 99, all'etilene di cui al codice NC 2901 21 00, al propilene di cui al codice NC 2901 22 00, al butadiene di cui al codice NC 2901 24 00 nonche' ai prodotti di cui alle lettere a), e), f), g) ed m) dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge. I quantitativi dei suddetti prodotti non fanno cumulo con quelli degli altri prodotti dell'art. 6 ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 4 e dell'art. 10 comma 8.