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Decreto 17 maggio 1995, n. 322 · Decreto 17 maggio 1995, n. 322 — Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa

Decreto 17 maggio 1995, n. 322 Art. 5Comunicazione di impiego

Capo I PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI

In KraftAmtlicher Text

1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti agevolati, non denaturati, in impieghi che comportino una loro trasformazione o l'ottenimento di altri prodotti, l'esercente deve presentare all'UTF apposita comunicazione di impiego, nella quale deve indicare il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantita' dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entita' delle operazioni da effettuare. Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui all'art. 4, comma 1.

2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarita' del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui al comma 4 del medesimo articolo.