Decreto 17 maggio 1995, n. 322 Art. 4Registrazioni e documenti di circolazione
Capo I PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI
1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, non denaturati, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantita' introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantita' impiegate nonche' i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, determinati dall'UTF ai sensi dell'art. 3, comma 3.
2. I prodotti di provenienza nazionale, non denaturati, possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. Anche in quest'ultimo caso il documento di accompagnamento e' emesso dagli interessati. ((L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario )) . I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento di accompagnamento in regime sospensivo.
3. L'esercente della ditta utilizzatrice e' tenuto a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere dei prodotti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati, i prodotti ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 1. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.
4. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui al precedente comma 1 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico previsto nel comma suddetto mensilmente anziche' giornalmente e sono obbligate all'invio del prospetto di cui al comma 3 alla fine dell'anno.