Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 2
La regione Sicilia, alla cui responsabilita' la conservazione e la razionale gestione della zona umida di cui trattasi restano affidate, assume le opportune iniziative di tutela dell'area stessa, a norma delle disposizioni vigenti, dando tuttavia preventiva comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di tali iniziative oltre che di qualsiasi eventuale progetto suscettibile di mutare lo stato dei luoghi ed il livello di tutela ambientale e in particolare florofaunistico.