Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 1
La zona umida "Il Biviere di Gela", ubicata in comune di Gela (Caltanissetta), ed estesa ha 256 circa, e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto; la zona umida di cui trattasi viene dichiarata di importanza internazionale di tipo A, ai sensi della circolare n. 46229 richiamata nelle premesse.
NOTE Note alle premesse: - Il testo vigente dell' art. 1, commi 2 e 5 , e dell' art. 5, comma 2 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "Art. 1, comma 2. - E' compito del Ministero assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento". "Art. 1, comma 5. - Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale". "Art. 5, comma 2. - Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali". - Il testo vigente dell' art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 448/1976 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e' il seguente: "Art. 10, comma 1. - La presente convenzione entrera' in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 9". "Art. 10, comma 2. - La presente convenzione entrera' in vigore per ciascuna Parte contraente quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione". - Il testo vigente dell' art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976 , gia' citato, e' il seguente: Art. 2, comma 4. - Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9". "Art. 2, comma 5. - Le Parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno gia' inserito nell'Elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o restringere i confini delle zone umide gia' inserite, esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8". - Il testo vigente dell' art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 11/1972 (trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foresta, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e' il seguente: "Art. 4. - 1. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: (Omissis); h) agli interventi per la protezione della natura salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato". - Il testo vigente degli articoli 4 e 83 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) e' il seguente: "Art. 4 (Competenze dello Stato) - Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonche' la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalita' previste dall' art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunita' economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente. Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall' art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 ". "Art. 83 (Interventi per la protezione della natura). - Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra lo Stato, regioni e comunita' montane, ferma restando l'unitarieta' dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potesta' per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale. E' fatto salvo quanto stabilito dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 , relativamente al Parco nazionale dello Stelvio".
Verweist auf
- Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 10
- Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 2
- Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 3
- Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 4
- Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 5
- Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 8
- Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 83
- Decreto 16 giugno 1987, n. 300 Art. 9